Art. 2.
(Carta del veicolo).

      1. La carta di circolazione e il certificato di proprietà, di cui all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla carta del veicolo, predisposta in conformità al modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
      2. La carta del veicolo contiene tutti i dati tecnico-costruttivi e giuridico-patrimoniali dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ed è rilasciata, congiuntamente alle targhe, dagli uffici provinciali dell'ACI e dalle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, previo versamento di tutti gli importi dovuti, anche mediante l'utilizzo di moneta elettronica.
      3. Le procedure relative allo sportello telematico dell'automobilista (STA), previste dal regolamento di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, sono estese a ogni tipo di operazione relativa all'immatricolazione, alla reimmatricolazione e al passaggio di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli o dei rimorchi, ivi comprese le operazioni escluse dal sistema dello STA ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, e successive modificazioni.
      4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'introduzione della carta del veicolo elettronica, da rilasciare su supporto informatico e dotata di un microprocessore e di banda ottica. La carta del veicolo elettronica contiene, oltre ai dati identificativi del proprietario e ai dati tecnici e giuridici dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio, anche le informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e agli incidenti in cui l'autoveicolo, il motoveicolo o il rimorchio sia stato coinvolto.
      5. La carta del veicolo elettronica di cui al comma 4 può altresì avere le caratteristiche tecniche occorrenti per l'apposizione della firma digitale.
      6. Chiunque circola senza avere con sé la carta del veicolo debitamente aggiornata è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      7. Nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, tutti i riferimenti alla carta di circolazione e al certificato di proprietà si intendono operati alla carta del veicolo di cui al presente articolo.